È un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 di riforma del sistema pensionistico.

 

  • Quale è il suo scopo?

Assicura la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a pochi anni fa ne erano escluse. L’estensione dell’ampia tutela è avvenuta in tre modi: · disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96; · aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti; · disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata: o di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente; o della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. coco-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale; o della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

  • E quindi anche i Liberi Professionisti cosiddetti “senza cassa”?

La summentovata L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva (ex art. 53, c. 1 del TUIR.) senza una cassa previdenziale specifica,

  • Quale è la base imponibile?

Come è noto i liberi professionisti dichiarano nel proprio Modello Unico i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione). La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi ed è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR (ex art. 50). Il libero professionista iscritto alla Gestione separata, paga i contributi previdenziali INPS in base al reddito effettivamente percepito nell’anno di imposta di riferimento, in quanto per questo tipo di Cassa non c’è una base imponibile prefissata, ovvero, un reddito minimale dal quale partire per versare obbligatoriamente i contributi.

  • Come si calcolano i contributi?

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile di cui al punto precedente le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso. Il versamento del suddetto contributo è interamente a carico del professionista. Tuttavia esiste la facoltà di addebitare al cliente in fattura (cosiddetta “rivalsa”) un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi (ciò ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ).

  • Quando verso i contributi?

Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e quest’ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef. Le scadenze istituzionalmente sono: 16 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto secondo le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013 e primo acconto 2014 e secondo acconto 2014 ) ed è possibile rateizzare gli importi così dovuti a nei modi e nei termini ex legge (esiste anche la possibilità del versamento con maggiorazione dello 0,40% entro il 17 luglio); 30 novembre per il versamento del secondo acconto (non è possibile rateizzarlo); (si segnala che annualmente le predette scadenze possono subire slittamenti) Quali le aliquote e le modalità per il versamento dei contributi alla Gestione Separata per il 2013 e 2014?La Legge di Stabilità 2014 a stabilito che per gli autonomi titolari di Partita IVA, ovvero professionisti senza albo iscritti alla Gestione Separata INPS, la contribuzione dovuta per il 2014 resti ferma al 27,72% e al 18% nei casi in cui è applicabile l’aliquota ridotta. Ai fini di calcolo dei contributi Inps, dovuti obbligatoriamente per gli iscritti alla Gestione separata fino al 31 dicembre 2013, sono: Professionisti e Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% Professionisti e Collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 21% Per le nuove aliquote 2014, vi è poi l’ulteriore aliquota contributiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva, è pari allo 0,72% (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007). L’Inps, ogni anno prevede un massimale di reddito e di contribuzione, oltre il quale i contributi per la gestione separata non sono dovuti. Il massimale per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00 e su questa cifra massima, vanno calcolate le aliquote del 27,72% e del 20,00%, a seconda dei casi, come previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/199. La Base Imponibile per gli iscritti alla Gestione Separata prevista per il 2013, utile per il riconoscimento dei mesi di copertura contributiva in base al superamento della soglia del reddito minimale, è pari a euro 15.357,00. Il reddito minimale serve a verificare ed accreditare la quota dei contributi pagati dal professionista per l’intero anno che vanno a confluire nell’estratto conto previdenziale e nel calcolo ai fini dell’accesso alla pensione. L’Inps comunica ogni anno l’ammontare di contributi minimi da versare per aver accreditato l’intero anno di contributi ai fini dell’accesso alla pensione. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro di 3.071,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. I contributi previdenziali versati annualmente dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, confluiscono in un apposito estratto conto INPS che viene aggiornato nel momento in cui l’Istituto verifica e riconosce al soggetto, i compensi riferiti ai mesi di copertura. La Gestione Separata, a differenza di quanto avviene nelle Gestioni Artigiani e Commercianti, prevede che il lavoratore iscritto, versi i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente percepito nell’anno di imposta di riferimento, in quanto per questo tipo di Cassa non è prevista una base imponibile prefissata, ovvero, un reddito minimale dal quale partire per versare obbligatoriamente i contributi. Tuttavia, il reddito minimale viene comunque assunto nella Gestione Separata come valore di riferimento per la determinazione e il riconoscimento dei mesi di copertura contributiva, ossia: · Lavoratori iscritti alla gestione separata che hanno diritto alla copertura contributiva completa di 12 mesi: sono quei lavoratori che nel corso dell’anno di imposta conseguono un reddito almeno pari a quello minimale, e che hanno versato contributi minimi. · Lavoratori iscritti alla gestione separata che NON hanno diritto alla copertura contributiva completa: sono quei lavoratori che nel corso dell’anno di imposta hanno conseguito un reddito inferiore al minimale contributivo, e per questo hanno diritto all’accredito dei soli mesi di contribuzione effettivamente versata per cui i 12 mesi totali vengono così ridotti in proporzione alla somma versata.