RC Professionale per l’igienista dentale – U.N.I.D. conferma la convenzione per i propri SOCI

Anche quest’anno l’U.N.I.D. ha confermato la convenzione con la AIB ALL INSURANCE BROKER SRL per ottenere la miglior offerta per l’assicurazione di responsabilità civile professionale RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DELL’IGIENISTA DENTALE si ricorda che stipulare l’assicurazione professionale è divenuto obbligatorio dal 15 agosto 2014 attraverso il Decreto del Fare (69/2013):

“1.  Il  professionista  è  tenuto  a  stipulare,  anche  per  il  tramite  di  convenzioni  collettive  negoziate  dai  consigli nazionali  e  dagli  enti  previdenziali  dei  professionisti,  idonea  assicurazione  per  i  danni  derivanti  al  cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L’ art. 1218 del codice civile precisa che se il debitore non esegue perfettamente la prestazione dovuta è tenuto al  risarcimento  del  danno  a  meno  che  non  provi  che  l’inadempimentosia  dovuto  ad  impossibilità  della prestazione per causa a lui non imputabile.


POLIZZA CONVENZIONE N.626 “R.C. U.N.I.D. – NET INSURANCE

L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile originata da comportamenti posti in essere in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato e da lui denunciate all’Assicuratore durante  il  periodo  di  efficacia  del  contratto,  indipendentemente  dalla  data  dell’errore  o  della  negligenza commessa. In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un Premio una tantum pari ad una annualità, alla proroga della garanzia, per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. Nel caso di morte dell’Assicurato i suoi aventi causa avranno diritto entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un Premio una tantum  pari ad una annualità, alla proroga della garanzia  per  ulteriori  tre  anni  per  tutte  le  richieste  di  risarcimento  che  si  riferiscano  a  negligenze  od  errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo, il cui importo è  sotto indicato  inbase al Massimale scelto.