Codice Penale
- Art. 348 Abusivo esercizio di una professione
Codice Penale/Libro II/Titolo II
Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Capo II: Dei Delitti dei Privati contro La Pubblica Amministrazione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
- Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori
Codice Penale/Libro II/ Titolo VII
Dei delitti contro la fede pubblica.
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.